DVR Chimico

Il rischio chimico negli ambienti di lavoro è molto più diffuso di quanto si possa pensare e a differenza di quanto si creda, non ne sono interessate esclusivamente le industrie o i laboratori chimici, bensì diverse tipologie di attività lavorative.

analisi rischio chimico lab182 2

Valutazione del rischio chimico

La valutazione del rischio chimico è uno strumento fondamentale per definire il livello di rischio per la sicurezza e per la salute dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, nonché per definire le misure di prevenzione sicurezza che devono essere messe in atto.
Personalmente credo che la valutazione del rischio chimico sia uno strumento molto utile, non solo per quanto già detto, ma anche perché studia le caratteristiche di pericolosità dei singoli prodotti chimici utilizzati, evidenziando gli effetti che tali agenti chimici possono avere sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Un ambiente di lavoro sicuro

Trovo questo aspetto di fondamentale importanza, poiché la conoscenza del pericolo porta ad una maggiore consapevolezza del rischio a cui siamo esposti, e quindi ad un utilizzo più attento, ma soprattutto più consapevole.
Ed è questo, secondo me, un primo e importante passo per un ambiente di lavoro sicuro.
La valutazione del rischio chimico non deve quindi essere uno strumento utile soltanto ai tecnici che operano nell’ambito della sicurezza sul lavoro, siano essi consulenti, professionisti vari o organi di controllo, ma un documento i cui risultati siano comprensibili anche per coloro che non hanno competenze specifiche nel settore della sicurezza sul lavoro.

Sicurezza

analisi rischio chimico lab182 1

Documento di valutazione del rischio chimico

Per questo Lab182 mette a disposizione del datore di lavoro un documento di valutazione del rischio chimico creato anche in modo tale da essere uno strumento di facile lettura, analisi e valutazione per il datore di lavoro stesso e per i lavoratori.
Per la redazione del DVR chimico utilizzo la metodologia di valutazione denominata MoVaRisCh.
Il MoVaRisCh è un metodo di valutazione approvato dalle Regioni Toscana, Lombardia ed Emilia-Romagna.
Lab182 ti offre inoltre una consulenza diretta, prima, durante e dopo la redazione del documento di valutazione del rischio. In altre parole, ci confronteremo prima, durante e dopo la redazione del DVR Chimico, e se necessario cercheremo di risolvere insieme eventuali problematiche, a cominciare dalle schede di sicurezza, fino ad arrivare alle misure di sicurezza da adottare.

PROCEDURA DI LAVORAZIONE DVR CHIMICO

Di seguito una sintesi di come procederemo per la redazione del DVR Chimico:

  1. Primo contatto per conoscere l’attività aziendale e le sue caratteristiche;
  2. Invio Schede di Sicurezza (da parte del cliente);
  3. Controllo conformità delle schede di sicurezza ed eventuale nuova richiesta di invio;
  4. Eventuale ricerca/richiesta delle schede di sicurezza aggiornate;
  5. Elaborazione schede di sicurezza;
  6. Eventuale confronto in caso di prodotti o sostanze con particolari caratteristiche di pericolosità (ad esempio: presenza di agenti cancerogeni);
  7. Richiesta dati di esposizione;
  8. Invio dati di esposizione (da parte del cliente);
  9. Inserimento dati di esposizione ed elaborazione dei dati;
  10. Redazione finale DVR e invio
  11. Eventuale confronto sull’esito della valutazione
  12. Saluti

In linea di massima questa è la procedura che seguo con la maggior parte dei miei clienti. Ovviamente, come detto, durante questo periodo sarò a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazione.
Infine, ci tengo a precisare che il documento di Valutazione del Rischio Chimico non è un documento che viene redatto esclusivamente dal consulente per la sicurezza sul lavoro, ma è un documento che nasce e si sviluppa dalla collaborazione tra il datore di lavoro e il consulente.

Metodologia di valutazione

Il Modello di Valutazione del Rischio Chimico denominato con un semplice acronimo “MoVaRisCh” è stato approvato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia in applicazione alle Linee Guida del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94, ora Titolo IX Capo I Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs. 81/08), proposte dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.
È una modalità di analisi che attraverso un percorso informatico semplice consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall’articolo 223 del D.Lgs. 81/08.
Nel modello è infatti prevista l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge, e dai quali non è possibile prescindere, per effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute da parte delle imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e dei Servizi.
Il modello, che va inteso come un percorso di “facilitazione”, rende possibile classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute in considerazione agli adempimenti del Titolo IX Capo I D.Lgs .81/08 per quanto riguarda il rischio chimico per la salute dei lavoratori.

Versione PDF – 11 gennaio 2018

Movarisch lab182 analisi rischio chimico

Rischio chimico

Un agente chimico viene definito pericoloso quando soddisfa i criteri di classificazione come pericoloso in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento CE 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento. Un agente chimico viene altresì definito pericoloso quando pur non essendo classificabile come pericoloso, comporta un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di sue proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui viene utilizzato o è presente sul luogo di lavoro, compresi anche quegli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale (Allegato XXXVIII, D.Lgs. 81/08).

Il Titolo IX, capo I del d.lgs. 81/2008 tratta la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro.

La valutazione deve considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione, e quella per assorbimento cutaneo.

In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici. Se si avvia una nuova attività con presenza di agenti chimici pericolosi, è necessario svolgere preventivamente la valutazione del rischio, e attuare le relative misure di prevenzione.

Secondo l’art.223 del D.Lgs.81/08, il datore di lavoro valuta preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. Nella valutazione medesima il datore di lavoro include le attività, comprese la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.

Gli agenti chimici

Secondo l’art.223 del D.Lgs.81/08, il datore di lavoro valuta preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. Nella valutazione medesima il datore di lavoro include le attività, comprese la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.

Partendo infatti dalla seguente definizione di agente chimico, come ricavata dall’art 222 del D.Lgs 81/08 : Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato si può facilmente intuire come gli agenti chimici siano di per sé parte della nostra esistenza quotidiana: dai prodotti per le pulizie e la disinfezione, a quelli per la stampa o per la conservazione degli alimenti. Una così elevata presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, comporta una diffusione del rischio chimico nei luoghi di lavoro ed un corrispondente rilevante numero di lavoratori esposti, a volte, in modo del tutto inconsapevole.

A motivo di questa diffusione si è reso da tempo necessario un sistema univoco di classificazione degli agenti chimici, che prevede una prima macro-distinzione in due classi:
  1. Gli agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta declinati in agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;
  2. Gli agenti con proprietà tossicologiche, ulteriormente distinti a loro volta in sostanze nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche, teratogene e cancerogene.
Se generalmente l’esposizione accidentale e non adeguatamente controllata agli agenti della prima classe genera un infortunio, l’esposizione ad agenti della seconda classe genera una malattia professionale.

Un primo strumento per l’immediata valutazione della pericolosità eventuale di un prodotto chimico è costituito dall’etichettatura, così come ridefinita dal regolamento europeo (REACH e CLP) di recente definitiva introduzione, in vigore dal 01 giugno 2015, che definisce nove diversi pittogrammi di rischio ognuno dei quali illustra una tipologia di pericolo associata alle proprietà intrinseche della sostanza. I pittogrammi, di forma romboidale in campo bianco con cornice rossa, riprendono, e in parte modificano, i simboli di rischio precedentemente in vigore di colore arancione e nero, rinnovandone in alcuni casi solo la grafica, e, in altri casi, introducendo una nuova simbologia (es. effetti a lungo termine sull’organismo, recipienti sotto pressione).

Il datore di lavoro aggiorna il documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione (Es: introduzione di un nuovo prodotto chimico, significative modifiche sui quantitativi utilizzati, introduzione di nuove mansioni esposte ecc…). È buona prassi, e non un requisito previsto dalla norma, aggiornare il documento ogni due anni affinché ci sia un monitoraggio periodico nella gestione del rischio chimico.
Hai bisogno di una valutazione del rischio chimico?
Richiedi informazioni oggi stesso.